Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Capo I-bis.
RAFFORZAMENTO DELLE FILIERE AGRICOLE
Art. 2-bis.
(Cessione della produzione agricola)
1. All'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La successiva cessione, tra i contraenti, della produzione agricola oggetto della divisione non costituisce alterazione della causa tipica del contratto.