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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 6.6. in II Commissione in sede referente riferita al C. 1524

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/11/2019  [ apri ]
6.6. (nuova formulazione)

  Sostituirlo con il seguente:

  1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia – è assicurtato un servizio per l'assistenza delle vittime di atti di bullismo e cyberbullismo mediante il numero pubblico emergenza infanzia 114, accessibile gratuitamente e attivo nell'intero arco delle ventiquattro ore con i seguenti compiti:
   a) fornire alle vittime un servizio di prima assistenza psicologica e giuridica da parte di personale dotato di adeguate competenze;
   b) nei casi di urgenza, informare prontamente l'organo di polizia competente degli atti di bullismo e cyberbullismo segnalati.

  2. Per l'accesso al servizio di cui al comma 1, viene promossa dal Ministro dell'innovazione tecnologica e la digitalizzazione la predisposizione di un'applicazione informatica che possa essere installata gratuitamente nei dispositivi mobili, dotata di una funzione di geolocalizzazione, attivabile previo consenso dell'utilizzatore, nonché di un servizio di messaggistica istantanea.

6.6.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 6.
(Applicazione informatica per dispositivi mobili)

  1. Al fine di fornire alle vittime di atti di bullismo e cyberbullismo un servizio di prima assistenza psicologica e giuridica da parte di personale dotato di adeguate competenze nonché, nei casi di urgenza, al fine di informare prontamente l'organo di polizia competente degli atti segnalati, viene promossa dal Ministro dell'innovazione tecnologica e la digitalizzazione la predisposizione di un'applicazione informatica che possa essere installata gratuitamente nei dispositivi mobili, dotata di una funzione di geolocalizzazione, attivabile previo consenso dell'utilizzatore, nonché di un servizio di messaggistica istantanea.
  2. Per la gestione del servizio fornito per mezzo dell'applicazione informatica di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia può avvalersi dell'opera di organizzazioni del privato sociale ritenute idonee allo scopo.