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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 4.6. in II Commissione in sede referente riferita al C. 1524

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/11/2019  [ apri ]
4.6.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 25», sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Il Tribunale per i minorenni, su ricorso del pubblico ministero che abbia acquisito segnalazione di condotte compiute da un minore degli anni diciotto pericolose per sé o per gli altri, può disporre l'apertura di un procedimento a tutela del predetto minore. Il Tribunale per i minorenni provvede in camera di consiglio con decreto motivato, previo ascolto del minore che abbia compiuto gli anni dodici o anche di età inferiore se capace di discernimento, dei genitori o dell'esercente la responsabilità genitoriale e sentito il pubblico ministero. In caso di urgente necessità il Tribunale per i minorenni può adottare, anche d'ufficio, provvedimenti temporanei nell'interesse del minore.