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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 4.16. in II Commissione in sede referente riferita al C. 1524

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/11/2019  [ apri ]
4.16.
(ulteriore nuova formulazione)

  Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 25», sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Il Procuratore della Repubblica, quando abbia acquisito la notizia che un minore degli anni 18 dà manifeste prove di irregolarità della condotta o del carattere ovvero assume condotte aggressive, anche in gruppo, nei confronti di persone, animali o cose ovvero lesive della dignità altrui, assunte le necessarie informazioni, può riferire i fatti al tribunale per i minorenni, il quale può disporre, con decreto motivato, l'attivazione di un percorso di mediazione oppure lo svolgimento di un progetto di intervento con finalità rieducativa e riparativa sotto la direzione e il controllo dei servizi sociali.

Il Relatore