4.16.
(nuova formulazione)
Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 25», sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Il Procuratore della Repubblica, quando abbia acquisito la notizia che un minore degli anni 18 dà manifeste prove di irregolarità della condotta o del carattere ovvero assume condotte aggressive, anche in gruppo, nei confronti di persone, animali o cose ovvero lesive della dignità altrui, assunte le necessarie informazioni, verifica le condizioni per l'attivazione di un percorso di mediazione oppure segnala i fatti al tribunale per i minorenni, il quale può disporre, con decreto motivato, l'affidamento del minore ai servizi sociali per lo svolgimento di un progetto di intervento con finalità rieducativa e riparativa.
Il Relatore
4.16.
Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 25», sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Il Procuratore della Repubblica, quando abbia acquisito la notizia che un minore degli anni 18 dà manifeste prove di irregolarità della condotta e del carattere ovvero assume condotte aggressive, anche in gruppo, nei confronti di persone, animali o cose ovvero lesive della dignità altrui, assunte le necessarie informazioni, verifica le condizioni per l'attivazione di un percorso di mediazione oppure segnala i fatti al tribunale per i minorenni, il quale può disporre, con decreto motivato, l'affidamento del minore ai servizi sociali per lo svolgimento di un progetto di intervento con finalità rieducativa e riparativa.
Il Relatore