Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:
e) all'articolo 29 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al terzo comma, le parole: «ad una delle misure di cui al n. 2 dell'articolo 25» sono sostituite dalle seguenti: «alla misura prevista dall'articolo 25, comma 4, numero 4)»;
2) al quarto comma l'ultimo periodo è soppresso;
3) dopo l'articolo 29, è aggiunto il seguente:
«Art. 29-bis. (Prosieguo amministrativo). Quando un minore, al compimento della maggiore età, necessita di un prolungato supporto educativo e/o terapeutico volto alla realizzazione di un progetto di autonomia, o comunque al completamento di un percorso educativo già intrapreso, il tribunale per i minorenni può assumere, previo consenso dell'interessato, con decreto motivato, uno dei provvedimenti contemplati negli articoli 25 e 25-bis, ovvero disporne la prosecuzione, ove già adottati, comunque non oltre il compimento del venticinquesimo anno d'età».