Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, sopprimere le parole: «realizzati anche in forma non telematica»;
b) al primo periodo, sostituire le parole: «i genitori dei minori coinvolti o i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale su di essi» con le seguenti: «i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti, li informa circa gli strumenti di tutela previsti dalla presente legge»;
c) al secondo periodo, sostituire le parole: «In ogni caso» con le seguenti: «Nei casi più gravi, in cui si tratti di condotte non occasionali o comunque non si riscontrino esiti positivi in relazione alle iniziative di carattere educativo adottate dalla istituzione scolastica,»;
d) al secondo periodo, sopprimere le parole: «anche ai fini dell'adozione delle misure previste dall'articolo 25 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835».