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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 3.14. in II Commissione in sede referente riferita al C. 1524

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/11/2019  [ apri ]
3.14.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
   0a) dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente:

«Art. 2-bis.

(Obblighi per i gestori di social media)

  1. Il gestore del social media e delle varie applicazioni di messaggistica multi-piattaforma, per l'iscrizione ai propri siti da parte di soggetti minorenni, è tenuto ad acquisire telematicamente il documento d'identità e il codice fiscale del minore e del genitore o soggetto esercente la responsabilità del minore.
  2. Il gestore del social media e delle varie applicazioni di messaggistica, all'interno delle piattaforme, è tenuto a garantire:
   a) che non sia possibile inviare alcuna messaggistica in forma anonima ovvero senza che sia possibile individuare l'autore del messaggio;
   b) che non siano inseriti avvisi pubblicitari con contenuti non appropriati per i soggetti minorenni qualora l'ambito della visione sia sottoposto a restrizione attivata manualmente dal genitore o dal soggetto esercente la responsabilità del minore;
   c) che sia sempre possibile bloccare immediatamente una persona che abbia compiuto taluno degli atti di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, attraverso una funzione facilmente accessibile al social media o all'applicazione di messaggistica multi-piattaforma, nelle more dell'attivazione delle procedure di cui all'articolo 2 della presente legge».