stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 3.1. in II Commissione in sede referente riferita al C. 1524

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/11/2019  [ apri ]
3.1.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.
(Modifiche alla legge 29 maggio 2017, n. 71)

  1. Alla legge 29 maggio 2017, n. 71, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 2:
    1) al comma 1 dopo le parole: «può inoltrare» sono inserite le seguenti: «al provider»;
    2) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
  «1-bis. Ai fini della presente legge per provider si intende sia il soggetto che offre al pubblico, nell'ambito della propria attività imprenditoriale, servizi di accesso ad internet, sia il soggetto che, direttamente o indirettamente, mette a disposizione del pubblico, con qualsiasi mezzo o protocollo tecnico, dati, informazioni e programmi.
  1-ter. I provider che aderiscono al codice di autoregolamentazione “Internet e minori”, sottoscritto il 19 novembre 2003 dal Ministro delle comunicazioni e dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di seguito denominato “codice internet e minori”, sono tenuti a chiedere l'iscrizione a un apposito registro istituito presso il Ministero dello sviluppo economico.
  1-quater. I provider di cui al comma 1 devono esporre nella homepage del loro sito internet, in forma ben visibile, la dicitura: “Aderente al codice di autoregolamentazione ‘Internet e minori’”.
  1-quinquies. I provider devono informare le famiglie e le scuole di ogni ordine e grado dell'esistenza di servizi di navigazione differenziata, inserendo nella homepage dei loro siti internet una sezione denominata “Tutela dei minori”, chiaramente visibile, che fornisca informazioni sulle corrette modalità per un utilizzo sicuro della rete internet, sugli strumenti più utilizzati per la tutela dei minori e sulle modalità di segnalazione alle autorità competenti delle violazioni delle disposizioni della presente legge.
  1-sexies. I provider devono altresì assicurare all'utente un'adeguata informazione sulle norme del codice internet e minori.».
    3) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
  «2-bis. In caso di inottemperanza da parte dei soggetti di cui al comma 1, si applica l'articolo 528-bis del codice penale.
  2-ter. La violazione delle disposizioni al presente articolo è punita con la sospensione dell'autorizzazione o della licenza del provider e con la cancellazione dello stesso dal registro di cui al comma 1-ter per dodici mesi e con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 10.000 euro a 50.000 euro.».
   b) all'articolo 5:
    1) il comma 1 è sostituito dai seguenti:
  «1. Il dirigente scolastico, i servizi sociali territoriali, gli appartenenti alle forze dell'ordine, i ministri del culto cattolico o delle religioni riconosciute, i rappresentanti e gli operatori delle associazioni di volontariato che vengano a conoscenza, in qualsiasi modo, anche di un solo atto e/o condotta e/o omissione che cagioni un lieve turbamento, realizzato nei confronti di un minore sia in forma telematica che non, devono informare, entro 48 ore dalla conoscenza del fatto, i genitori dei minori coinvolti o i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale su di essi.
  1-bis. I soggetti di cui al comma 1 devono anche promuovere adeguate iniziative di carattere educativo nei riguardi dei minori medesimi.
  1-ter. Nei casi di atti di cui all'articolo 612-bis del codice penale, i soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di trasmettere, entro 48 ore dalla conoscenza del fatto, la segnalazione di tali atti ai genitori dei minori o ai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale su di essi e alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni. Tale trasmissione avviene anche ai fini dell'adozione delle misure previste dall'articolo 25 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835.».
    2) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Informativa alle famiglie, segnalazione all'autorità giudiziaria minorile, iniziative di carattere educativo e sanzioni disciplinari in ambito scolastico»;
   c) l'articolo 7 è abrogato.