Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:
Art. 3-bis.
(Introduzione dell'articolo 528-bis del codice penale)
1. Dopo l'articolo 528 del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 528-bis.
(Trasmissione di scritti, disegni o immagini osceni)
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il fornitore di connettività alla rete internet o provider che non adempie all'ordine dell'autorità di interrompere la trasmissione di scritti, disegni o immagini osceni è punito ai sensi dell'articolo 528.
Nei casi previsti dal primo comma l'autorità giudiziaria adotta in via cautelare le misure idonee ad impedire l'ulteriore diffusione degli scritti, disegni o immagini osceni».