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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 3.01. in II Commissione in sede referente riferita al C. 1524

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/11/2019  [ apri ]
3.01.

  Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Introduzione dell'articolo 528-bis del codice penale)

  1. Dopo l'articolo 528 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 528-bis.

(Trasmissione di scritti, disegni o immagini osceni)

  Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il fornitore di connettività alla rete internet o provider che non adempie all'ordine dell'autorità di interrompere la trasmissione di scritti, disegni o immagini osceni è punito ai sensi dell'articolo 528.
  Nei casi previsti dal primo comma l'autorità giudiziaria adotta in via cautelare le misure idonee ad impedire l'ulteriore diffusione degli scritti, disegni o immagini osceni».