Al comma 1, capoverso «Art. 731», dopo il primo comma, aggiungere il seguente: Il genitore o l'esercente la responsabilità genitoriale che al di fuori di casi di legittimo impedimento del minore promuova, giustifichi od ometta di interrompere prolungati periodi di assenza dalle attività di cui al primo comma è punito con l'ammenda da euro 300 ad euro 800.