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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 4.15. in II Commissione in sede referente riferita al C. 1524

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/11/2019  [ apri ]
4.15.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 25», comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: o altro intervento ritenuto più idoneo a tutela del minore in situazioni di disagio. In caso il procuratore della Repubblica non ritenesse la segnalazione motivo sufficiente per procedere alla trasmissione dei fatti al Tribunale dei minorenni, ne dichiarerà l'archiviazione con comunicazione scritta al soggetto che ha fatto la segnalazione, motivando la sua decisione.