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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 4.12. in II Commissione in sede referente riferita al C. 1524

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/11/2019  [ apri ]
4.12.

  Al comma 1, sostituire la lettera e) con le seguenti:
   e) all'articolo 29 sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al terzo comma, le parole: «ad una delle misure di cui al n. 2 dell'articolo 25» sono sostituite dalle seguenti: «alla misura prevista dall'articolo 25, comma 4, numero 4)»;
    2) al quarto comma l'ultimo periodo è soppresso;
   e-bis) dopo l'articolo 29, è aggiunto il seguente:
  «Art. 29-bis. (Prosieguo amministrativo). Quando un minore, al compimento della maggiore età, necessita di un prolungato supporto educativo e/o terapeutico volto alla realizzazione di un progetto di autonomia, o comunque al completamento di un percorso educativo già intrapreso, il tribunale per i minorenni può assumere, previo consenso dell'interessato, con decreto motivato, uno dei provvedimenti contemplati negli articoli 25 e 25-bis, ovvero disporne la prosecuzione, ove già adottati, comunque non oltre il compimento del venticinquesimo anno d'età».

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, lettera e-bis), pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, 5 milioni di euro per il 2021, 8 milioni di euro per il 2022, 10 milioni di euro per il 2023 e 12 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2020 e 2021 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.