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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 3.12. in II Commissione in sede referente riferita al C. 1524

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/11/2019  [ apri ]
3.12.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
   0a) dopo l'articolo 4, è aggiunto il seguente:

Art. 4-bis.
(Istituzione dello psicologo scolastico)
  Per l'attuazione delle finalità di cui alla presente legge, in ogni istituzione scolastica di ogni ordine e grado è istituita la figura dello psicologo scolastico incaricato di sostenere lo sviluppo e la formazione della personalità degli studenti, nonché di prevenire i fattori di rischio o situazioni di disagio, anche attraverso il coinvolgimento delle famiglie.