Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
0a) dopo l'articolo 4, è aggiunto il seguente:
Art. 4-bis.
(Istituzione dello psicologo scolastico)
Per l'attuazione delle finalità di cui alla presente legge, in ogni istituzione scolastica di ogni ordine e grado è istituita la figura dello psicologo scolastico incaricato di sostenere lo sviluppo e la formazione della personalità degli studenti, nonché di prevenire i fattori di rischio o situazioni di disagio, anche attraverso il coinvolgimento delle famiglie.