Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
0a) all'articolo 2, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. I dispositivi che consentono l'accesso alla rete internet, in uso ai minori di anni 16, devono essere dotati di una applicazione che rilevi la situazione di pericolo captando e bloccando parole e/o immagini considerate pericolose. Di ciò, la predetta applicazione dovrà dare avviso in tempo reale ai genitori.
2-ter. I genitori e/o gli esercenti la potestà sui minori, in casi di violazione della presente disposizione, sono puniti con la pena dell'arresto da 1 a 3 mesi e con l'ammenda da 500,00 euro a 2.000,00 euro.
2-quater. Con separato provvedimento, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le caratteristiche tecniche dell'applicazione di cui al comma 2-bis».