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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.15. in II Commissione in sede referente riferita al C. 1524

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/11/2019  [ apri ]
1.15.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  Dopo l'articolo 612-bis del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 612-ter.
(Atti di bullismo)

  Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da un anno a quattro anni, chiunque pone in essere nei confronti di taluno atti di bullismo, in modo da cagionare un perdurante stato di ansia o di paura.
  Sono atti di bullismo reiterate condotte di ingiuria, diffamazione, furto, estorsione, minaccia, violenza privata, lesioni personali dolose, percosse, ovvero comportamenti prevaricatori.
  La pena è aumentata se i fatti di cui al secondo comma sono posti in essere e diffusi con dispositivi elettronici o telematici.
  La pena è aumentata se il fatto è commesso da due o più persone.
  La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore di anni 14 o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con finalità di discriminazione di genere.
  La pena è diminuita fino alla metà se i fatti di cui ai commi primo e secondo sono commessi da un minorenne.
  Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'articolo 612, secondo comma. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.
  Con la sentenza definitiva di condanna il giudice dispone la confisca degli strumenti informatici e telematici utilizzati per commettere il reato.».