Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:
Art. 8-bis. – 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui alla presente legge nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.