Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis. 1. Al fine di contrastare il fenomeno del bullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo, l'Istituto nazionale di statistica, nell'ambito delle proprie risorse e competenze istituzionali, assicura lo svolgimento di una rilevazione sugli atti di bullismo che ne misuri le caratteristiche fondamentali e individui i soggetti più a rischio.
2. La rilevazione di cui al comma 1 è svolta con cadenza annuale.