Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis. 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 50 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.