Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis. (Fondo per la lotta al bullismo e cyberbullismo). 1. È istituito presso il Ministero della Giustizia il Fondo per la lotta al bullismo e cyberbullismo, per il finanziamento di progetti regionali destinati all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, cui sono attribuite risorse pari a euro 100 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. La dotazione del Fondo può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici.
2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono, altresì, concessi alle Regioni per l'attuazione di:
a) programmi di sensibilizzazione, informazione e formazione, anche di tipo informatico, rivolte ai minori e alle famiglie;
b) misure di sostegno a favore dei minori vittime di atti di bullismo e di cyberbullismo e programmi di recupero degli autori degli atti;
c) programmi volti a favorire lo sviluppo e il consolidamento di una programmazione di contrasto al bullismo e al cyberbullismo nell'ambito della comunità scolastica, mediante il coinvolgimento delle figure presenti sul territorio, quali i referenti scolastici.
3. Con uno o più decreti di natura non regolamentare della Giustizia, di concerto con il ministro per la famiglia e le disabilità, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di attuazione del Fondo, nonché i criteri, le condizioni e le modalità per l'attribuzione dei finanziamenti e l'incremento della dotazione del Fondo.