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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 8.0104. in Assemblea riferita al C. 1524-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 29/01/2020  [ apri ]
8.0104.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
  Art. 8-bis. (Istituzione, sperimentazione, finalità del Servizio di psicologia scolastica) 1. Il Ministero dell'istruzione nelle Scuole di ogni ordine e grado, del Servizio di psicologia scolastica, configurato come l'insieme coerente di attività psicologiche, integrate e coordinate tra loro, relative alle tematiche e alle problematiche proprie del mondo della Scuola.
  2. Il Servizio di psicologia scolastica di cui al comma 1 è finalizzato a fronteggiare e prevenire i fenomeni di disagio sociale e relazionale dei minori e degli studenti maggiorenni, con particolare riferimento al bullismo e al cyberbullismo.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e ricerca.