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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 3.200. in Assemblea riferita al C. 1524-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 29/01/2020  [ apri ]
3.200.
approvato

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) dopo l'articolo 4 è aggiunto il seguente:
  «Art. 4-bis. – 1. Per l'attuazione delle finalità della presente legge, le Regioni possono adottare iniziative affinché possa essere fornito alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, che lo richiedano, anche tramite convenzione con gli uffici scolastici regionali, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un servizio di sostegno psicologico agli studenti, al fine di favorire lo sviluppo e la formazione della personalità degli studenti medesimi nonché di prevenire i fattori di rischio o situazioni di disagio, anche attraverso il coinvolgimento delle famiglie».

La Commissione