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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 3.12. in Assemblea riferita al C. 1524-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 29/01/2020  [ apri ]
3.12.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) dopo l'articolo 4, è aggiunto il seguente:
  «Art. 4-bis (Istituzione dello psicologo scolastico). 1. Per l'attuazione delle finalità di cui alla presente legge, in ogni istituzione scolastica di ogni ordine e grado è istituita la figura dello psicologo scolastico incaricato di sostenere lo sviluppo e la formazione della personalità degli studenti, nonché di prevenire i fattori di rischio o situazioni di disagio, anche attraverso il coinvolgimento delle famiglie.».