Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) all'articolo 2:
1) al comma 1, dopo le parole: «può inoltrarle» sono aggiunte le seguenti «al provider,»;
2) al comma 2, dopo le parole: «possibile identificare» sono aggiunte le seguenti «il provider,»;
3) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «3. La violazione delle disposizioni al presente articolo è punita con la sospensione dell'autorizzazione o della licenza al provider, al titolare al trattamento o al gestore del sito internet o al social media con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 10.000 euro a 50.000 euro.».