Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) il secondo comma è sostituito dal seguente: «La pena è sempre aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva, lavorativa o condominiale alla persona offesa, ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti telefonici, informatici o telematici.»