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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.11. in Assemblea riferita al C. 1524-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 28/01/2020  [ apri ]
1.11.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. Dopo l'articolo 612-bis del codice penale è inserito il seguente:
  «Art. 612-ter. (Bullismo). Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, mediante violenza, minaccia o atti ingiuriosi o diffamatori, o comunque mediante ogni altro atto idoneo a intimidire taluno, pone una persona in stato di grave soggezione psicologica tale da escluderla dal contesto sociale.
  La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso da due o più persone riunite o a danno di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di una donna in stato di gravidanza.
  Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale.
  Si procede d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.».