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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 8.010. in Assemblea riferita al C. 1524-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 29/01/2020  [ apri ]
8.010.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
  Art. 8-bis. 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 20 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.