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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 6.0150. in Assemblea riferita al C. 1524-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 29/01/2020  [ apri ]
6.0150.

  Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

  1. Al fine di contrastare il fenomeno del bullismo con azioni di prevenzione è istituito presso il Ministero dell'Istruzione l'Osservatorio permanente sul bullismo.
  2. L'Osservatorio sul bullismo svolge i seguenti compiti:
   a) analisi e studio delle tematiche relative al bullismo in tutte le sue manifestazioni, predisponendo, almeno ogni tre anni, in concerto con l'Istituto nazionale di statistica, delle rilevazioni statistiche sugli indici di indicazione dei soggetti più a rischio a livello nazionale e internazionale;
   b) monitoraggio delle azioni predisposte dalle singole istituzioni scolastiche del territorio;
   c) proposte di accordi inter-istituzionali per la realizzazione di progetti di sensibilizzazione;
   d) proposte di sperimentazione in materia d'innovazione metodologico-didattica e disciplinare al fine di prevenire il bullismo;
   e) pareri e proposte sugli atti normativi inerenti il bullismo.

  3. L'Osservatorio di cui al comma 2 è presieduto dal Ministro dell'istruzione o da un suo delegato, ed è composto dai rappresentanti delle Associazioni maggiormente rappresentative sul territorio nazionale impegnate sul tema del bullismo, da studenti nonché da altri soggetti pubblici e privati, comprese le istituzioni scolastiche, nominati dal Ministro dell'istruzione.
  4. Con l'istituzione dell'Osservatorio di cui al comma 2 non devono essere previsti ulteriori oneri o spese a carico della finanza pubblica. Per l'istituzione che per l'attività dell'Osservatorio permanente, sono utilizzati i proventi delle ammende irrogate ai sensi dell'articolo 731 del codice penale così come modificato dalla presente legge.