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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 4.192. in Assemblea riferita al C. 1524-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 29/01/2020  [ apri ]
4.192.
approvato

  Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 2).

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, sopprimere la lettera f);
   dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  «1-bis. Per consentire la prosecuzione della sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 250, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, negli anni dal 2021 al 2024, con la possibilità di estendere gli interventi ivi previsti, fino al compimento del venticinquesimo anno di età, nei confronti sia di soggetti già destinatari degli interventi medesimi sia di altri soggetti che si trovino nelle condizioni indicate dal citato comma 250, è autorizzata la spesa massima di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024.
  1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».