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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 4.105. in Assemblea riferita al C. 1524-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 29/01/2020  [ apri ]
4.105.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 25», comma 1, sostituire le parole: Il Procuratore della Repubblica con le seguenti: Il Tribunale per i minorenni.

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   alla medesima lettera, medesimo capoverso:
    al comma 1:
     sostituire le parole: può riferire i fatti al Tribunale per i minorenni, il quale può disporre con la seguente: dispone;
     dopo le parole: genitoriale aggiungere le seguenti: ovvero del tutore alla presenza in tutti i casi di un avvocato;
    al comma 2, aggiungere in fine le parole: per la durata di 12 mesi prorogabili una sola volta per ulteriori 6 mesi;
    al comma 3, primo periodo, sostituire le parole:, coinvolgendo ove possibile con le seguenti: deve coinvolgere;
    al comma 4, alinea:
     primo periodo, sostituire le parole: cadenza annuale con le seguenti: cadenza semestrale;
     secondo periodo, dopo la parola: genitoriale aggiungere le seguenti: ovvero il tutore alla presenza in tutti i casi di un avvocato;
     sostituire il numero 2) con il seguente:
    2) disporre un nuovo progetto in presenza di mutate esigenze del minore per la durata di 12 mesi prorogabili una sola volta per ulteriori 6 mesi;
     sopprimere i numeri 3) e 4);
     sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. I provvedimenti previsti dai commi precedenti sono deliberati in camera di consiglio, previo ascolto del minorenne che abbia compiuto gli anni dodici, o anche di età inferiore ove capace di discernimento, e sentiti i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale ovvero del tutore alla presenza in tutti i casi di un avvocato.
     sopprimere le lettere d), e), f).