Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) all'articolo 3, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione è istituito presso il Ministero dell'istruzione il tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del bullismo, al quale partecipano rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della salute, del Ministero della giustizia, e del Garante per l'infanzia e l'adolescenza. Ai partecipanti non è corrisposto alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato. Il tavolo si riunisce con cadenza trimestrale e in caso di eventi straordinari ed urgenti».