Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) dopo l'articolo 4, è aggiunto il seguente:
«Art. 4-bis (Istituzione dello psicologo scolastico). 1. Per l'attuazione delle finalità di cui alla presente legge, in ogni istituzione scolastica di ogni ordine e grado è istituita la figura dello psicologo scolastico incaricato di sostenere lo sviluppo e la formazione della personalità degli studenti, nonché di prevenire i fattori di rischio o situazioni di disagio, anche attraverso il coinvolgimento delle famiglie.».