Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) all'articolo 1, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: « 1-bis. Ai fini della presente legge, per bullismo si intende qualunque forma di violenza tra pari di minore età, caratterizzata da atti di prevaricazione fisica, psicologica, sociale, che ha come caratteristiche principali l'intenzionalità, la reiterazione nel tempo e uno squilibrio di potere o di forza tra la vittima e il persecutore.».