Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
1. I proventi delle ammende irrogate ai sensi dell'articolo 731 del codice penale sono assegnati al bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per essere utilizzati per il finanziamento di interventi di contrasto alla povertà educativa minorile e recupero della dispersione scolastica nelle aree a maggiore rischio di evasione dell'obbligo, realizzati mediante progetti educativi di inclusione attuati dagli enti locali in collaborazione con le associazioni non a scopo di lucro attive sui territori. Tali percorsi devono essere specificamente indirizzati a famiglie in stato di disagio socio economico e devono prevedere offerte formative di orientamento individualizzate e percorsi motivazionali specifici nel caso di mancata frequenza scolastica. Le risorse di cui al presente comma sono allocate sul capitolo 2331/12 «Orientamento e dispersione scolastica».
2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità e i criteri di assegnazione delle risorse agli enti locali e alle istituzioni scolastiche.