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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.3. in Assemblea riferita al C. 1524-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 28/01/2020  [ apri ]
1.3.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) il secondo comma è sostituito dal seguente: «La pena è sempre aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva, lavorativa o condominiale alla persona offesa, ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti telefonici, informatici o telematici.»