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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 21.016. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 1486

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 31/01/2019  [ apri ]
21.016.
inammissibile

  Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

Art. 21-bis.
(Disposizioni per garantire l'efficacia del fondo di ristoro per i risparmiatori)

  1. Alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, articolo 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 493, secondo periodo, le parole: «che hanno subito un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa» sono sostituite con le seguenti: «che hanno subito un danno ingiusto, riconosciuto con sentenza del giudice o con pronuncia dell'Arbitro per le controversie finanziarie (ACF) nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento relativi alla sottoscrizione e al collocamento di strumenti finanziari emessi da banche e loro controllate aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa ovvero sottoposte a risoluzione, qualora questa abbia preceduto la liquidazione»;
   b) al comma 496, dopo le parole: «è commisurata» sono inserite le seguenti: «, a titolo di acconto,»;
   c) il comma 501 è sostituito con il seguente: «501. Il FIR Opera entro i limiti della dotazione finanziaria e fino a concorrenza delle risorse. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 28 febbraio 2019, sono definite le modalità di presentazione della domanda di indennizzo nonché il piano di riparto Semestrale delle risorse disponibili, il Ministero della giustizia e la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, nei termini indicati con il decreto emanato ai sensi del periodo precedente, i dati relativi alle domande presentate e agli importi richiesti, nonché le sentenze e le pronunce, con indicazione degli importi riconosciuti a titolo di risarcimento del danno, e le sentenze e le pronunce di rigetto delle domande. Le comunicazioni di cui al presente comma sono finalizzate a consentire l'erogazione, da parte dèi Ministero dell'economia e delle finanze, degli importi riconosciuti e a consentire la verifica delle risorse occorrenti per l'erogazione della misura di rimborso agli aventi diritto, in caso di incapienza della dotazione finanziaria del Fondo, nonché per aumentare la misura percentuale dei rimborsi di cui al comma 259, nonché dell'articolo 11, comma 1-bis, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, tenendo conto delle risorse effettivamente disponibili. Al fine di accelerare il processo di ristoro a favore dei risparmiatori, fino al completo esaurimento dell'esame delle domande, la CONSOB, sulla base delle disposizioni di cui al regolamento adottato con delibera della CONSOB n. 19602 del 4 maggio 2016, potenzia l'attività dell'ACF con l'istituzione di collegi specializzati. Con il decreto di cui al primo periodo sono altresì stabilite le misure di attuazione dei commi da 256 a 12-ter, ivi comprese quelle occorrenti per l'erogazione, da parte del Fondo, degli importi liquidati. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al presente comma si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 1107, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.».

  Conseguentemente, sostituire il titolo del decreto con il seguente: Misure urgenti a sostegno della Banca Carige S.p.a. – Cassa di risparmio di Genova e Imperia e per la tutela del risparmio nel settore creditizio.