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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 21.012. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 1486

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 31/01/2019  [ apri ]
21.012.
inammissibile

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente.

Art. 21-bis.
(Misure per la classificazione e valutazione dei crediti deteriorati)

  1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sentita la Banca d'Italia, la Consob e il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR), sono adottate le disposizioni finalizzate ad eliminare le distorsioni sulla classificazione dei crediti deteriorati che creano problemi agli istituti di credito operanti in Italia sia in termini di maggiore assorbimento di capitale regolamentare, sia in termini di ridotta propensione ad erogare nuovi crediti alle imprese, nonché a definire le verifiche e i controlli legati alla valutazione dei suddetti crediti.