Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente Capo:
Capo II-bis
MISURE VOLTE ALLA PREVENZIONE DI CRISI BANCARIE ANALOGHE A QUELLA DI BANCA CARIGE S.P.A.
Art. 21-bis.
(Divieto di pressione sulle vendite)
1. Dopo il comma 2-ter dell'articolo 21 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 sono aggiunti i seguenti:
2-quater. È fatto divieto alle banche e a ogni altro intermediario finanziario vincolare quota parte della retribuzione dei dipendenti alla promozione e al collocamento di prodotti finanziari e applicare sistemi di incentivazione alla progressione di carriera dei dipendenti correlati, in modo mediato o diretto, alla vendita di prodotti finanziari. Sono nulli i patti sottoscritti in violazione del presente divieto. La nullità può essere fatta valere anche da Banca d'Italia e da Consob.
2-quinquies. Il profilo finanziario è assegnato dalla banca al cliente sulla base di dati e informazioni oggettive fornite dal cliente, quali la misura del reddito; la composizione del nucleo familiare; le proprietà immobiliari e quant'altro e in relazione alle dichiarazioni di intenti rese dal medesimo in merito alla propensione al rischio negli investimenti.