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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 12.1. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 1486

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 31/01/2019  [ apri ]
12.1.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. L'intervento dello Stato ai sensi del presente Capo II è condizionato alla trasmissione al Ministero e all'Autorità competente, in deroga alla normativa vigente, dell'elenco dei debitori insolventi per un ammontare pari o superiore a 100.000 euro, delle banche e dei gruppi bancari italiani che richiedono il sostegno, nonché dei consulenti strategici, finanziari e legali operanti nelle medesime banche e dei compensi dagli stessi percepiti. I predetti elenchi devono essere resi pubblici tramite pubblicazione sui siti istituzionali del Ministero e dell'Autorità competente.