Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 507 è aggiunto il seguente:
«507-bis. Nel caso in cui a causa delle disposizioni di cui ai commi da 493 a 507 sia disposta una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia da parte della Commissione europea, tutti i termini temporali per l'accesso alle prestazioni del Fondo Indennizzo Risparmiatori si intendono sospesi sino alla conclusione della procedura di contenzioso.».