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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 10.02. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 1486

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 31/01/2019  [ apri ]
10.02.

  Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

Art. 10-bis.
(Obblighi informativi a carico di Banca Carige)

  1. Entro 90 giorni dalla data di presentazione della richiesta di ammissione alla garanzia pubblica di cui all'articolo 7, comma 1, con l'obiettivo di assicurare trasparenza e correttezza nei rapporti con i risparmiatori. Banca Carige rende disponibili sul proprio sito internet, in riferimento ad ogni componente del consiglio di amministrazione della banca nominato dal 2014:
   a) l'atto di nomina con l'indicazione della durata dell'incarico;
   b) il curriculum;
   c) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati.

  2. È applicata una sanzione pecuniaria pari a 2 annualità dell'ultima retribuzione globale di fatto a carico di ogni componente del consiglio di amministrazione che non provveda a comunicare tempestivamente a Banca Carige le informazioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1, impedendo alla Banca di ottemperare agli obblighi informativi di cui al medesimo comma.