Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:
Art. 10-bis.
(Obblighi informativi a carico di Banca Carige)
1. Entro 90 giorni dalla data di presentazione della richiesta di ammissione alla garanzia pubblica di cui all'articolo 7, comma 1, con l'obiettivo di assicurare trasparenza e correttezza nei rapporti con i risparmiatori. Banca Carige rende disponibili sul proprio sito internet, in riferimento ad ogni componente del consiglio di amministrazione della banca nominato dal 2014:
a) l'atto di nomina con l'indicazione della durata dell'incarico;
b) il curriculum;
c) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati.
2. È applicata una sanzione pecuniaria pari a 2 annualità dell'ultima retribuzione globale di fatto a carico di ogni componente del consiglio di amministrazione che non provveda a comunicare tempestivamente a Banca Carige le informazioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1, impedendo alla Banca di ottemperare agli obblighi informativi di cui al medesimo comma.