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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 22.07. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 1486

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 31/01/2019  [ apri ]
22.07.
inammissibile

  Dopo l'articolo 22, inserire il seguente Capo:

Capo IV
MISURE VOLTE ALLO SMALTIMENTO DEI CREDITI DETERIORATI DA PARTE DEGLI ISTITUTI BANCARI

Art. 22-bis.
(Misure volte allo smaltimento dei crediti deteriorati da parte degli istituti di credito e alla prevenzione dell'emergenza abitativa conseguente a procedimenti di esecuzione forzata e per la valorizzazione del patrimonio immobiliare)

  1. Il presente articolo è volto a prevenire l'insorgere di una situazione di emergenza abitativa e di conseguente disagio sociale determinata dal crescente numero di unità immobiliari sottoposte a espropriazione forzata in conseguenza del recupero dei crediti deteriorati da parte degli istituti di credito nel contesto dell'attuale congiuntura economica negativa.
  2. Ai fini del presente articolo, per «istituti di credito» si intendono le banche e i gruppi bancari interessati da procedure di risanamento, risoluzione o sostegno economico-finanziario pubblico straordinario ai sensi della normativa vigente, selezionati secondo i criteri definiti con il decreto di cui al comma 6.
  3. Ai fini del presente articolo, per «crediti deteriorati» si intendono esclusivamente i crediti iscritti nel bilancio e classificati come crediti in sofferenza da parte degli istituti di credito.
  4. Il presente articolo si applica a tutte le unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata senza distinzione di categoria catastale.
  5. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, per gli anni 2019, 2020 e 2021, il Fondo patrimonio Italia, di seguito denominato «Fondo», con una dotazione minima di 500 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2019, 2020 e 2021. La dotazione del Fondo è destinata all'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo.
  6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono definiti i limiti di investimento delle risorse del Fondo, secondo criteri volti alla riduzione dei rischi di credito, di concentrazione e di mercato e nel rispetto di parametri di sostenibilità per la finanza pubblica e di equilibrio finanziario nella gestione del Fondo medesimo, nonché i criteri per l'individuazione delle unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata da acquistare ai sensi del comma 8. Con il medesimo decreto sono altresì stabiliti i criteri per la selezione degli istituti di credito ammessi e le modalità di presentazione della richiesta di intervento del Fondo ai sensi del comma 8.
  7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità per la gestione e la valorizzazione delle unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata acquisite dal Fondo, con priorità per la loro utilizzazione per le finalità di cui al comma 1. Con il medesimo decreto sono altresì indicati i criteri per l'individuazione dei soggetti economicamente o socialmente deboli, ai fini dell'applicazione delle misure di tutela da parte del Fondo.
  8. Gli istituti di credito che intendono chiedere l'intervento del Fondo allegano alla richiesta l'elenco delle unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata che sono poste a garanzia dei propri crediti deteriorati, indicando la classificazione con cui il credito è iscritto nel bilancio, i dati identificativi dell'unità immobiliare, comprendenti la sua localizzazione, la tipologia, i dati catastali e il valore aggiornato all'ultimo trimestre, nonché i dati identificativi della procedura esecutiva instaurata, il valore dell'unità immobiliare stimato dal consulente tecnico d'ufficio, la data e il prezzo base della successiva asta.
  9. Gli istituti di credito indicano altresì i dati identificativi delle ipoteche iscritte a proprio favore sulle unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata e i dati identificativi dei soggetti debitori o garanti proprietari delle stesse.
  10. Gli istituti di credito, contestualmente alla presentazione della richiesta di intervento del Fondo, ne inviano comunicazione scritta a tutti i debitori e i garanti dei crediti per i quali chiedono l'intervento del Fondo. La comunicazione deve contenere l'avvertenza, espressa in modo chiaro e comprensibile, che il destinatario della comunicazione può opporsi all'intervento del Fondo inviando comunicazione scritta all'istituto di credito e in copia al Fondo stesso entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione.
  11. L'intervento del Fondo è precluso nel caso in cui il debitore o il garante proprietario dell'unità immobiliare oggetto di espropriazione forzata, ai sensi del comma 8 e nel termine ivi previsto, comunichi la propria opposizione, senza obbligo di motivazione.
  12. Entro sessanta giorni il Fondo valuta la conformità della richiesta alle finalità di cui al comma 1, nonché l'opportunità dell'operazione, esaminando, ove ritenuto necessario, separatamente ogni unità immobiliare oggetto di espropriazione forzata, anche avvalendosi della consulenza di professionisti esterni. A seguito di tale valutazione, il Fondo comunica all'istituto di credito richiedente il rigetto o l'accoglimento della richiesta di intervento.
  13. L'eventuale accoglimento della richiesta di intervento può riguardare tutte le unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata o parte di esse, sulla base della valutazione dell'opportunità dell'intervento effettuata in relazione a ciascuna unità immobiliare.
  14. Qualora accolga la richiesta di intervento presentata dall'istituto di credito ai sensi del comma 8, il Fondo comunica le condizioni di acquisto delle unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata.
  15. Il Fondo può acquistare in blocco tutte le unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata iscritte nell'elenco di cui al comma 8 o partecipare alle, singole aste giudiziarie secondo le modalità descritte dal presente articolo.
  16. Nella valutazione della migliore modalità di acquisto delle unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata, il Fondo effettua ogni analisi ritenuta necessaria e, in particolare, tiene conto del numero complessivo delle unità immobiliari, del valore di ciascuna unità stimato dalla consulenza tecnica d'ufficio depositata nella relativa procedura esecutiva o concorsuale, del prezzo base della successiva asta, nonché della presenza di altri creditori intervenuti.
  17. Il Fondo può partecipare alle aste soltanto dal secondo esperimento di vendita e con un prezzo non superiore al valore stimato dalla consulenza tecnica d'ufficio, ridotto del 25 per cento.
  18. Il Fondo, ove lo ritenga opportuno, può procedere all'acquisto in blocco di più unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata. In tale caso, l'istituto di credito, a proprie spese, entro il settimo giorno successivo alla data dell'asta, comunica agli organi giudiziari di ciascuna procedura esecutiva o concorsuale l'intervento del Fondo finalizzato all'acquisto delle unità immobiliari oggetto di vendita giudiziaria e coadiuva il Fondo per gli adempimenti relativi al saldo del prezzo e all'emissione del decreto di trasferimento della proprietà delle unità immobiliari al Fondo stesso. Tutte le unità immobiliari devono essere acquistate a un prezzo pari all'offerta minima presentata nell'ultima asta alla quale il Fondo non ha partecipato. Tale asta non può comunque essere antecedente all'esperimento di vendita di cui al presente articolo.
  19. Il Fondo, ove lo ritenga opportuno, può acquistare singolarmente ciascuna unità immobiliare oggetto di espropriazione forzata partecipando separatamente ad ogni asta, nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo e delle disposizioni vigenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, mediante partecipazione diretta ovvero tramite professionisti esterni, enti pubblici, società strumentali o istituzioni finanziarie controllate dallo Stato o da altri enti pubblici. Tali aste non possono comunque essere antecedenti all'esperimento di vendita di cui al presente articolo.
  20. Il Fondo provvede alla gestione ordinaria e straordinaria e alla valorizzazione delle unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata acquistate e può delegare le attività a professionisti esterni, enti pubblici, società strumentali o istituzioni finanziarie controllate dallo Stato o da altri enti pubblici.
  21. Per garantire l'attuazione delle finalità di cui al comma 1, e per tutelare i soggetti economicamente o socialmente deboli, individuati in base ai criteri previsti dal decreto di cui al presente articolo, dal rischio di perdita della disponibilità dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale o dell'immobile commerciale nel quale è esercitata un'attività professionale fondamentale per il sostentamento del soggetto e del suo nucleo familiare, il Fondo può concedere in locazione a canone agevolato le unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata da esso acquistate. Nel concedere in locazione le unità immobiliari è data priorità all'originario proprietario o al soggetto che occupava con titolo idoneo le unità immobiliari stesse. Il Fondo può procedere alla vendita delle unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata da esso acquistate, effettuando, ove opportuno, attività dirette alla valorizzazione delle unità immobiliari per la realizzazione del massimo valore di vendita. Il Fondo, nella determinazione delle attività di valorizzazione e delle decisioni di vendita, considera, oltre alla realizzazione del massimo valore di vendita, anche le esigenze sociali del territorio nel quale sono ubicate le singole unità immobiliari.
  22. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 500 milioni di euro annui per ciascun anno del triennio 2019, 2020 e 2021 decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 500 milioni per l'anno 2019. Entro la data del 15 gennaio 2020, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019, per la previsione relativa a quell'anno ed entro il 15 marzo 2020 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali. Si provvede per l'anno 2019 a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000 milioni per l'anno 2019. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2019 su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.