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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 22.03. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 1486

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 31/01/2019  [ apri ]
22.03.
inammissibile

  Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

Art. 22-bis.
(Modifiche al Codice Civile approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 e al Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di confisca)

  1. All'articolo 2641 del Codice Civile approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 le parole: «e dei beni utilizzati per commetterlo.» sono abrogate.
   b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. Qualora non sia possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto una somma di denaro o beni di valore equivalente.».

  2. Al comma 1 dell'articolo 187 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «e dei beni utilizzati per commetterlo.» sono abrogate.