Dopo l'articolo 22, inserire il seguente Capo:
Capo IV
MISURE A TUTELA DEI RISPARMIATORI
Art. 22-bis.
(Disposizioni concernenti la deducibilità delle minusvalenze relative agli strumenti finanziari emessi dagli istituti di credito Veneto Banca e Banca popolare di Vicenza)
1. Gli intermediari vigilati da Banca d'Italia presso cui sono depositate o trasferite le azioni e le obbligazioni subordinate tier 1 e tier 2 di Veneto Banca S.p.A. e Banca Popolare di Vicenza S.p.A. rilasciano a richiesta del titolare apposita certificazione con le caratteristiche di cui al comma 5 dell'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997 n. 461 contenente le informazioni necessarie a consentire la perdita derivante dalla liquidazione delle suddette società, determinata assumendo come corrispettivo un valore pari a zero. Eventuali proventi conseguiti dalla liquidazione delle suddette società sono considerati corrispettivi da cessione a titolo oneroso. Dall'attuazione del presente comma discendono oneri pari a 20 milioni di euro per l'anno 2019 cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.