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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 21.09. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 1486

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 31/01/2019  [ apri ]
21.09.
inammissibile

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente.

Art. 21-bis.
(Misure di protezione dell'investitore).

  1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di dare piena attuazione dell'articolo 47 della Costituzione e in armonia con quanto previsto dalla normativa comunitaria e dall'articolo 21 del Testo unico bancario di cui decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, predispone le linee guida per gli istituti di credito volte a garantire che l'azione dell'intermediario assicuri l'effettiva adeguatezza delle operazioni dei clienti, anche ai fini dell'imposizione all'intermediario del divieto di far compiere al proprio cliente operazioni finanziarie oggettivamente inadeguate per il suo profilo di rischio.
  2. Nelle linee guida di cui al comma 1 sono indicate, con riferimento alla raccolta delle informazioni che l'intermediario deve raccogliere per costruire «il profilo di investitore» del cliente, le modalità attraverso le quali valutare la propensione al rischio dell'investitore tenendo conto, in particolare, dei dati e delle informazioni oggettive fornite dal cliente in relazione alla misura del reddito, la composizione familiare e le proprietà immobiliari che assumono prevalenza rispetto alle dichiarazioni soggettive di intenti rese dall'investitore interessato in riferimento alla propria propensione al rischio.