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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 21.08. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 1486

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 31/01/2019  [ apri ]
21.08.
inammissibile

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente.

Art. 21-bis.
(Cabina di regia per gli interventi nel settore delle crisi bancarie)

  1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, è istituita la Cabina di regia per gli interventi nel settore delle crisi bancarie, di seguito denominata «Cabina di regia», con il compito di individuare strumenti e soluzioni adeguati ad affrontare la gestione delle crisi bancarie attraverso l'utilizzo di risorse dei sistemi di assicurazione dei depositi, fondi di risoluzione, risorse pubbliche nell'ambito di piani di risanamento preventivi o forme di uscita delle crisi attraverso il ricorso al mercato alternativi alla risoluzione come definita dalla Bank Recovery and Resolution Directive (Brrd) di cui alla direttiva 2014/59/UE, presieduta dal Ministro dell'economia e delle finanze.
  2. La Cabina di regia costituisce, per il settore delle crisi industriali, la sede di confronto tra il Governo, le regioni, gli enti locali, i membri del Parlamento, i rappresentanti dei sindacati, del sistema bancario e dell'amministrazione fiscale per garantire l'unitarietà e il coordinamento tra gli strumenti di programmazione e di attuazione di politica bancaria, nonché l'ottimale e coordinato utilizzo delle relative risorse finanziarie.
  3. Per la realizzazione dell'obiettivo di cui al comma 2, la Cabina di regia assicura il raccordo politico, strategico e funzionale per facilitare un'efficace integrazione tra gli interventi e gli strumenti di sostegno promossi, sostenerne l'accelerazione e garantire una più stretta correlazione con le istanze e con le dinamiche di sviluppo dei sistemi bancari.
  4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è disciplinato il funzionamento della Cabina di regia.