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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 21.04. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 1486

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 31/01/2019  [ apri ]
21.04.
inammissibile

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Inasprimento delle pene e delle sanzioni per reati commessi nell'esercizio di attività bancaria)

  1. Al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 136 al comma 2, le parole: «da uno a tre anni e con la multa da 206 a 2.066 euro.» sono sostituite dalle seguenti: «da due a sei anni e con la multa da 412 a 4.132 euro.»;
   b) all'articolo 137, al comma 2, le parole: «da uno a tre anni e con l'ammenda fino a euro 10.329.» sono sostituite dalle seguenti: «da due a sei anni e con l'ammenda fino a euro 20.658.».

  2. Al codice civile, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 2621, alla fine, aggiungere il seguente comma: «Nel caso di banche è intermediari finanziari, la pena per i fatti previsti dal primo comma è da quattro a otto anni»;
   b) all'articolo 2622, al primo comma, sostituire le parole: «da tre» con le seguenti: «da quattro»;
   c) all'articolo 2627, al primo comma, le parole: «fino a un anno» sono sostituite dalle seguenti: «da tre a sei anni, raddoppiati nel caso in cui il fatto sia commesso da amministratori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea.»;
   d) all'articolo 2632 del codice civile, sono apportate le seguenti modificazioni: le parole «fino a un anno» sono sostituite dalle seguenti: «da tre a sei anni.» e alla fine, è aggiunto il seguente comma: «La pena è raddoppiata nel caso in cui il fatto sia commesso da amministratori e soci di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea»;
   e) all'articolo 2634 del codice civile, al primo comma, le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da tre a sei anni»;
   f) all'articolo 2636 del codice civile, le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da tre a sei anni»;
   g) all'articolo 2637, sostituire le parole: «da uno a cinque anni» con le seguenti: «da quattro a otto anni».

  4. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 167, sono sostituite le parole: «da uno a tre anni» con le seguenti: «da due a quattro anni».
   b) all'articolo 185, al comma 1, le parole: «da due», sono sostituite dalle seguenti: «da quattro».

  5. Al codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 648-ter.1, al quinto comma, dopo le parole: «è aumentata» sono aggiunte le seguenti: «nel minimo a quattro anni e nel massimo a dodici anni,»;
   b) dopo l'articolo 640-bis è aggiunto il seguente:
  640-ter. La pena è della reclusione da tre a sei anni e della multa da euro 516 a euro 2.582 e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 è commesso nell'esercizio dell'attività bancaria o di intermediazione finanziaria.