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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 21.02. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 1486

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 31/01/2019  [ apri ]
21.02.
inammissibile

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente Capo:

Capo II-bis
MISURE VOLTE ALLA PREVENZIONE DI CRISI BANCARIE ANALOGHE A QUELLA DI BANCA CARIGE S.P.A.

Art. 21-bis.
(Disposizioni in materia di conflitto di interessi ed incompatibilità)

  1. I componenti degli organi di vertice e i dirigenti della Banca d'Italia e dell'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni nei sei anni successivi alla data di cessazione dall'incarico o dall'impiego non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di impiego, di collaborazione e consulenza, anche in via saltuaria o occasionale, con i soggetti regolati né con società controllate da questi ultimi. I contratti conclusi in violazione del presente articolo sono nulli.
  2. Il divieto di cui al comma 1 si applica:
   a) ai componenti del Direttorio della Banca d'Italia;
   b) ai componenti del Direttorio integrato dell'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni;
   c) ai dipendenti della Banca d'Italia e dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni che hanno ricoperto le funzioni di Titolare, di sostituto del Titolare, ovvero di dirigente in staff alla direzione presso Aree, Dipartimenti, Servizi, Filiali ovvero altre unità organizzative di pari livello cui sono attribuite, sulla base delle rispettive norme interne, competenze amministrative in materia di vigilanza o supervisione;
   d) ai soggetti che hanno ricoperto l'incarico di Segretario generale o di vice Segretario generale presso l'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni.

  3. Al comma 1 dell'articolo 29-bis della legge 28 dicembre 2005, n. 262, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «nei due anni successivi alla cessazione dell'incarico, non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con i soggetti regolati né con società controllate da questi ultimi».
  sono sostituite dalle seguenti: «nei sei anni successivi alla data di cessazione dall'incarico o dall'impiego non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di impiego, di collaborazione e consulenza, anche in via saltuaria o occasionale, con i soggetti regolati né con società controllate da questi ultimi.»
   b) sono soppressi gli ultimi due periodi.