Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente.
Art. 21-bis.
(Modifiche all'articolo 23 del Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di contratti)
1. Al comma 6 dell'articolo 23 del Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 aggiungere in fine il seguente periodo: «Nel caso di accertato inadempimento dei soggetti abilitati di cui al presente comma è presunta, salvo prova contraria, la sussistenza del nesso di causalità tra inadempimento e danno».