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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 19.7. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 1486

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 31/01/2019  [ apri ]
19.7.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'assunzione e per tutto il periodo di mantenimento della partecipazione nell'emittente da parte del ministero, conseguente alla sottoscrizione o all'acquisto di azioni disposta ai sensi del presente capo è vietata la vendita, singola o in blocco dei crediti deteriorati, classificati come incagli o sofferenze, per un valore inferiore al 50 per cento del valore di mercato della garanzia del credito.