Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'assunzione e per tutto il periodo di mantenimento della partecipazione nell'emittente da parte del ministero, conseguente alla sottoscrizione o all'acquisto di azioni disposta ai sensi del presente capo è vietata la vendita, singola o in blocco dei crediti deteriorati, classificati come incagli o sofferenze, per un valore inferiore al 50 per cento del valore di mercato della garanzia del credito.