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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 19.4. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 1486

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 31/01/2019  [ apri ]
19.4.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. All'assunzione a per tutto il periodo di mantenimento della partecipazione nell'emittente da parte del ministero, conseguente alla sottoscrizione o all'acquisto di azioni disposta ai sensi del presente capo si applicano le seguenti misure:
   a) non è permessa la vendita in blocco di crediti deteriorati, classificati come incagli o sofferenze oltre il limite del 10 per cento delle rispettive quote iscritte a bilancio al momento dell'assunzione della partecipazione pubblica;
   b) non è permessa la vendita in blocco di crediti deteriorati classificati come incagli o sofferenze per pacchetti di valore complessivo superiore a 5 milioni di euro;
   c) non è permessa, al fine ridurre al minimo le perdite dovute a svalutazione e cessione dei crediti, nelle vendite in blocco degli stessi crediti, l'inclusione delle posizioni per le quali l'emittente non abbia messo in atto, con la parte debitrice, in un momento successivo all'assunzione della partecipazione pubblica, un tentativo di transazione, la cui trattativa, finalizzata all'ottenimento del maggior vantaggio possibile per l'emittente, non sia stata espletata arrivando, solo in ultima istanza, alla proposta di chiusura della posizione debitoria, a saldo e stralcio, per un importo pari al valore di iscrizione in bilancio.